Divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche ai minori
Risoluzione del Ministero dello Sviluppo Economico e parere del Ministero dell'InternoData: 13/02/2013
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la risoluzione n.18512 del 4 febbraio 2013, ha fornito chiarimenti sull’applicabilità del divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, previsto dall’art. 7 del DL 158/2012, anche alla somministrazione sul posto. Come noto, l’art. 689 del codice penale già prevedeva che “L'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, è punito con l'arresto fino a un anno”.
L’art. 7 del DL 158/2012, c.d. “decreto salute”, ha invece stabilito il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 18, sanzionato con la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro.
Secondo i Ministeri, il Legislatore con il termine “vende” non può che avere voluto intendere “fornire” le bevande alcoliche ad un soggetto minore di anni 18, senza distinguere tra vendita, somministrazione o consumazione. Non ci sarebbe, a loro parere, alcuna differenza tra il mettere a disposizione del cliente minore di età la bevanda alcolica in bar o nel negozio e quindi tra somministrazione e vendita.
I Ministeri ritengono pertanto che l’interpretazione più aderente allo spirito e al tenore delle nuove disposizioni sia la seguente:
- è vietato sia vendere che somministrare sul posto bevande alcoliche a minori degli anni 18;
- nel caso di vendita di bevande alcoliche a minori degli anni 18, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro;
- nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 16, la sanzione è l'arresto fino a un anno;
- nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori
degli anni 18, ma maggiori degli anni 16, si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro.
Sulla questione, pertanto, chiederemo un’interpretazione autentica del Legislatore, non appena rinnovate le Camere. Nel frattempo invitiamo le aziende a non somministrare bevande alcoliche ai minori di anni 18, al fine di non incorrere nelle sanzioni ritenute applicabili dai Ministeri.
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